Associazione Studentesca Scienze Ambientali
Urbino

STATUTO


 

Art. 1 Denominazione, sede, durata.

E' costituita l'Associazione culturale, apartitica, senza fini di lucro, denominata Associazione Studentesca di Scienze Ambientali (A.S.S.A.), con sede in Urbino presso la Facoltà di Scienze Ambientali, c/o Sogesta, in località Crocicchia. La durata dell'Associazione è a tempo inderminato.

Art. 2 Finalità dell'Associazione.

Scopi dell'Associazione sono:
a) contribuire, in collaborazione con le altre Facoltà di Scienze Ambientali alla definizione della figura professionale del dottore in Scienze Ambientali.
b) promuovere, attraverso la ricerca, l'informazione, l'attività didattica, la maturazione di una coscienza in merito alle problematiche ambientali.
c) organizzare conferenze, congressi, incontri e seminari di studio e ogni altra manifestazione culturale e scientifica sulle tematiche ambientali.
d) promuovere, anche mediante la pubblicazione di riviste, articoli, atti ed avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di informazione lo scambio e la diffusione dei dati, informazione studi e di altre iniziative in materia ambientale.

Art. 3 Associati.

Gli associati si dividono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.
Soci fondatori sono: i promotori che figurano nell'atto costitutivo dell'Associazione.
Soci ordinari sono: gli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze Ambientali che ne facciano apposita richiesta.
Soci onorari sono:
a) i soci ordinari già laureati che desiderino rimanere nell'Associazione.
b) i Docenti universitari e gli esperti in materia ambientale.
Soci sostenitori sono: Rappresentanti di Enti pubblici e privati, Istituzioni, Società, Associazioni.
L'adesione e la qualità di associato vengono accettate, modificate e revocate dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annua. L'entità della quota associativa relativa ai soci ordinari e dei sostenitori verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo con deliberazione che avrà decorrenza dall'anno successivo. Le quote versate dai soci sono irripetibili.

Art. 4 Organi dell'Associazione.

Gli Organi dell'Associazione sono:

Art. 5 Assemblea degli Associati.

E' l'organo deliberativo dell'Associazione ed è costituito da tutti gli Associati (fondatori, ordinari, onorari, sostenitori) che alla data della convocazione sono iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto, ed è ammesso un massimo di due deleghe per ogni associato. I soci onorari non hanno diritto di voto, fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio Direttivo, con funzione consultiva. L'Assemblea è indetta con un preavviso di dieci giorni e si riunisce due volte nell'anno sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta, scritta e motivata almeno un terzo degli associati ordinari. l'Assemblea delibera con voto a maggioranza semplice. Essa ha il compito di:
a) nominare il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
c) accettare o respingere le dimissioni, scritte e motivate di un socio da una carica elettiva;
d) nominare il Revisore dei Conti;
e) proporre iniziative che rispettino e realizzino i fini dell'Associazione;
f) approvare le norme regolamentari;
g) nominare i soci onorari su proposta del Presidente;
h) deliberare per accettazione l'ingresso di nuovi soci ordinari a maggioranza dei due terzi, su proposta del Presidente;
i) deliberare per accettazione l'ingresso di soci sostenitori;
l) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente.

Art. 6 Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea annualmente, con possibilità di rinnovo della carica per un massimo di tre volte, per ogni singolo membro. Rimane in carica per tutta la durata dell'anno sociale. Al suo interno il Consiglio Direttivo nomina fra gli associati che non ricoprono la carica di rappresentanti degli studenti in Consiglio di corso di Laurea: il Presidente, il Segretario Tesoriere ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) programmare l'attività dell'anno sociale;
b) redigere il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 ottobre di ciascun anno sociale;
c) redigere il rendiconto consuntivo e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno sociale;
d) convocare e stabilire i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
e) proporre, coordinare e gestire le attività dell'Associazione;
f) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Art. 7 Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In sede di Riunione di Consiglio, in caso di voto pari, il voto del Presidente vale doppio. Presiede e dirige le sedute dell'Assemblea. Rimane in carica per la durata di un anno sociale. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza.

Art. 8 Segretario Tesoriere.

Il tesoriere cura l'amministrazione assumendo il compito della tenuta regolare dei libri contabili. Partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea con voto consultivo. Redige i processi verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti estranei agli organi dell'Associazione. Essi saranno in carica due anni e sono rieleggibili. Provvedono al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione e redigono la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà eletto per la prima volta alla prima assemblea.

Art. 10 Patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo devoluto dai singoli soci all'atto dell'iscrizione, dei beni acquistati e dai contributi esterni.

Art. 11 Scioglimento dell'Associazione.

La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione. L'Assemblea è legalmente costituita quando sono presenti almeno tre quarti dei soci. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea.


[Home]