Associazione Studentesca Scienze Ambientali
Urbino
STATUTO
Art. 1 Denominazione, sede, durata.
E' costituita l'Associazione culturale, apartitica, senza fini
di lucro, denominata Associazione Studentesca di Scienze
Ambientali (A.S.S.A.), con sede in Urbino presso la Facoltà di
Scienze Ambientali, c/o Sogesta, in località Crocicchia. La
durata dell'Associazione è a tempo inderminato.
Art. 2 Finalità dell'Associazione.
Scopi dell'Associazione sono:
a) contribuire, in collaborazione con le altre Facoltà di
Scienze Ambientali alla definizione della figura professionale
del dottore in Scienze Ambientali.
b) promuovere, attraverso la ricerca, l'informazione, l'attività
didattica, la maturazione di una coscienza in merito alle
problematiche ambientali.
c) organizzare conferenze, congressi, incontri e seminari di
studio e ogni altra manifestazione culturale e scientifica sulle
tematiche ambientali.
d) promuovere, anche mediante la pubblicazione di riviste,
articoli, atti ed avvalendosi di qualsiasi altro mezzo di
informazione lo scambio e la diffusione dei dati, informazione
studi e di altre iniziative in materia ambientale.
Art. 3 Associati.
Gli associati si dividono in soci fondatori, soci ordinari,
soci onorari e soci sostenitori.
Soci fondatori sono: i promotori che figurano nell'atto
costitutivo dell'Associazione.
Soci ordinari sono: gli studenti iscritti al corso di Laurea in
Scienze Ambientali che ne facciano apposita richiesta.
Soci onorari sono:
a) i soci ordinari già laureati che desiderino rimanere
nell'Associazione.
b) i Docenti universitari e gli esperti in materia ambientale.
Soci sostenitori sono: Rappresentanti di Enti pubblici e privati,
Istituzioni, Società, Associazioni.
L'adesione e la qualità di associato vengono accettate,
modificate e revocate dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori
sono tenuti al versamento di una quota associativa annua.
L'entità della quota associativa relativa ai soci ordinari e dei
sostenitori verrà determinata annualmente dal Consiglio
Direttivo con deliberazione che avrà decorrenza dall'anno
successivo. Le quote versate dai soci sono irripetibili.
Art. 4 Organi dell'Associazione.
Gli Organi dell'Associazione sono:
Art. 5 Assemblea degli Associati.
E' l'organo deliberativo dell'Associazione ed è costituito da
tutti gli Associati (fondatori, ordinari, onorari, sostenitori)
che alla data della convocazione sono iscritti ed in regola con
il pagamento della quota associativa. Ogni socio ordinario ha
diritto ad un solo voto, ed è ammesso un massimo di due deleghe
per ogni associato. I soci onorari non hanno diritto di voto,
fatta eccezione per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio
Direttivo, con funzione consultiva. L'Assemblea è indetta con un
preavviso di dieci giorni e si riunisce due volte nell'anno
sociale per l'approvazione del bilancio preventivo e del
rendiconto consuntivo e tutte le volte che il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o qualora ne facciano richiesta, scritta e
motivata almeno un terzo degli associati ordinari. l'Assemblea
delibera con voto a maggioranza semplice. Essa ha il compito di:
a) nominare il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
c) accettare o respingere le dimissioni, scritte e motivate di un
socio da una carica elettiva;
d) nominare il Revisore dei Conti;
e) proporre iniziative che rispettino e realizzino i fini
dell'Associazione;
f) approvare le norme regolamentari;
g) nominare i soci onorari su proposta del Presidente;
h) deliberare per accettazione l'ingresso di nuovi soci ordinari
a maggioranza dei due terzi, su proposta del Presidente;
i) deliberare per accettazione l'ingresso di soci sostenitori;
l) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, a cura
del Segretario, sottoscritto dal Presidente.
Art. 6 Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti
dall'Assemblea annualmente, con possibilità di rinnovo della
carica per un massimo di tre volte, per ogni singolo membro.
Rimane in carica per tutta la durata dell'anno sociale. Al suo
interno il Consiglio Direttivo nomina fra gli associati che non
ricoprono la carica di rappresentanti degli studenti in Consiglio
di corso di Laurea: il Presidente, il Segretario Tesoriere ed il
Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) programmare l'attività dell'anno sociale;
b) redigere il bilancio preventivo e sottoporlo all'approvazione
dell'Assemblea entro il 31 ottobre di ciascun anno sociale;
c) redigere il rendiconto consuntivo e sottoporlo
all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno
sociale;
d) convocare e stabilire i punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea;
e) proporre, coordinare e gestire le attività dell'Associazione;
f) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.
Art. 7 Presidente e Vicepresidente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la
rappresentanza legale dell'Associazione. In sede di Riunione di
Consiglio, in caso di voto pari, il voto del Presidente vale
doppio. Presiede e dirige le sedute dell'Assemblea. Rimane in
carica per la durata di un anno sociale. Il Vicepresidente
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in sua assenza.
Art. 8 Segretario Tesoriere.
Il tesoriere cura l'amministrazione assumendo il compito della
tenuta regolare dei libri contabili. Partecipa alle riunioni del
Consiglio e dell'Assemblea con voto consultivo. Redige i processi
verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea.
Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi e tre supplenti estranei agli organi dell'Associazione.
Essi saranno in carica due anni e sono rieleggibili. Provvedono
al controllo della gestione finanziaria dell'Associazione e
redigono la relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto
consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà eletto per
la prima volta alla prima assemblea.
Art. 10 Patrimonio.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo
devoluto dai singoli soci all'atto dell'iscrizione, dei beni
acquistati e dai contributi esterni.
Art. 11 Scioglimento dell'Associazione.
La proposta di scioglimento dell'Associazione deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per la deliberazione. L'Assemblea è legalmente costituita quando sono presenti almeno tre quarti dei soci. Per la validità delle deliberazioni, è necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti. La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea.