Regolamento
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REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLUNIVERSITA DI URBINO Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione Art. 1 Finalità. Il Sistema bibliotecario dellUniversità di Urbino costituisce supporto istituzionale allattività didattica e di ricerca svolta allinterno dellUniversità. Il Sistema bibliotecario dellUniversità di Urbino è altresì a disposizione della comunità cittadina come centro bibliografico altamente specializzato. I rapporti con lesterno saranno regolati da apposite convenzioni. Art. 2 Struttura Il Sistema bibliotecario è costituito come Sistema unitario coordinato di servizi, articolato in tre aree (umanistica, scientifica, giuridico economico - sociale) cui afferiscono le Biblioteche di Area o Settore, e punti di servizio ad esse collegati in relazione alla ubicazione dei centri di didattica e di ricerca. Le Biblioteche garantiscono lerogazione almeno dei servizi di base con unapertura al pubblico di non meno di 30 ore distribuita in cinque giorni; i punti di servizio sono collezioni di materiali librari e documentali comunque acquisiti per progetti di ricerca, ubicate in strutture prive di Biblioteche, e temporaneamente messe a disposizione degli studiosi che afferiscono alla struttura. Lafferenza dei punti di servizio alle Biblioteche, come anche listituzione di nuove Biblioteche, è stabilita con delibera del Consiglio dAmministrazione su proposta dei Comitati di Area, dopo motivato parere della Commissione dAteneo. Le Biblioteche godono di autonomia amministrativa secondo il modello previsto per gli istituti, di cui al Tit. IV del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dellUniversità. Art. 3 Coordinamento Sono organi di coordinamento del Sistema bibliotecario dAteneo:
Art. 4 Commissione di Ateneo per le Biblioteche La Commissione di Ateneo per le Biblioteche è un organo collegiale costituito da:
Il Presidente ha il compito di:
La Commissione di Ateneo può avvalersi di esperti in biblioteconomia, che partecipano alle sedute della Commissione con voto consultivo. Per lordinaria attività della Commissione di Ateneo per le Biblioteche il Presidente si avvale della collaborazione del Coordinatore generale e dei Coordinatori di Area. La Commissione di Ateneo per le Biblioteche è convocata almeno quattro volte lanno o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti. La Commissione dura in carica tre anni. Art. 5 Compiti della Commissione di Ateneo per le Biblioteche Sono compiti della Commissione di Ateneo per le Biblioteche:
Il Coordinatore Generale deve:
Art. 6 Comitati di Area I tre Comitati di Area sono organi collegiali costituiti da:
I componenti eletti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Art. 7 Compiti dei Comitati di Area Sono compiti dei Comitati di Area:
Il Coordinatore di Area deve:
Art. 8 Compiti delle Biblioteche Tenuto conto della specificità della raccolta, della tipologia degli utenti e dei punti di servizi ad essa afferenti stabiliti con delibera del Consiglio dAmministrazione, il Comitato di Area fissa nel Regolamento interno le norme che regolano laccesso e la fruizione dei servizi al pubblico di ciascuna Biblioteca. Le Biblioteche, o - laddove si ritenga opportuno da parte del Comitato di Area - appositi centri di servizi per le Aree che comprendono più Biblioteche, provvedono ad organizzare in modo centralizzato le procedure di acquisizione, catalogazione, gestione dei periodici, prestito interbibliotecario anche per i punti di servizio afferenti e sono responsabili della qualità dei servizi offerti al pubblico. Il calendario e lorario di apertura al pubblico della Biblioteca e dei punti di servizio ad essa afferenti debbono essere coordinati con quelli del Sistema bibliotecario dAteneo e comunicati alla Commissione biblioteche dAteneo. Qualsiasi interruzione del servizio deve essere comunicata tempestivamente al Coordinatore di Area. Ciascuna Biblioteca deve assicurare un servizio dì assistenza al pubblico e di informazioni bibliografiche. Ogni Biblioteca deve predìsporre una guida che informi sui fondi librari posseduti, sui servizi forniti e sulle sedi di servizio decentrate nonché sulle norme che ne regolamentano luso. Ogni Biblioteca deve adottare, quanto possibile, una sistemazione delle Sale a scaffale aperto o almeno rendere disponibile una sala bibliografica ad accesso diretto. I compiti di ciascuna Biblioteca sono svolti anche in collaborazione con le altre Biblioteche del Sistema bibliotecario dAteneo secondo le linee ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni dalla Commissione biblioteche di Ateneo e dal Comitato di Area. Art. 9 Ordinamento interno delle Biblioteche. Il responsabile gerarchico del personale ed il responsabili dellorganizzazione di ciascuna Biblioteca e punto di servizio afferente è il Direttore. Il Direttore della Biblioteca è nominato dal Rettore fra gli appartenenti al personale dellarea funzionale delle biblioteche e svolge le seguenti funzioni: -è responsabile dei locali ove ha sede la Biblioteca e di guanto in essi contenuto: il patrimonio documentario, gli oggetti di interesse artistico, i mobili, le attrezzature ed ha obbligo di dare tempestivamente notizia al Comitato di Area. di qualunque sottrazione, dispersione o disordine al patrimonio della Biblioteca; - è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Biblioteca secondo le norme del Regolamento Generale di Amministrazione e di Contabilità dellUniversità; - cura la gestione della Biblioteca sulla base delle direttive dei Comitati di Area e con il coordinamento del Coordinatore di area che vigila sulla qualità dei servizi bibliotecari dellArea; - provvede allordinazione di quanto necessario per il funzionamento della Biblioteca dando attuazione alle delibere programmatiche di acquisto del Comitato di Area; - provvede ad organizzare centralmente le operazioni di catalogazione, controllo dei periodici, collocazione, conservazione e distribuzione dei documenti della Biblioteca e dei punti di servizio dei fondi afferenti alla Biblioteca, dirigendo lorganizzazione del lavoro attraverso i responsabili dei singoli uffici e dei punti di servizio; - provvede ad eseguire annualmente la revisione del materiale documentario della Biblioteca e dei punti di servizio afferenti ad essa, sulla base degli inventari; - intrattiene i rapporti con le Facoltà curando che da essi vengano regolarmente trasmesse le segnalazioni di acquisto ed avvertendo della disponibilità dei documenti appena questi siano arrivati; - invia periodicamente al Comitato di Area i dati statistici previsti dalla Commissione biblioteche dellAteneo; - relaziona al Comitato di Area sulla gestione della Biblioteca con riferimento allattuazione del programma annuale di spesa. In caso di necessità il Direttore si fa sostituire dal funzionario di qualifica più elevata. |