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| La
legge Brunetta del 2009
stabilisce piena accessibilità
ai documenti
ma per ora sono solo principi.
Tante ancora le limitazioni
e le lungaggini
per aderire al modello
del Freedom of Information Act
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L'Italia ci è arrivata solo 44 anni dopo.
E ancora solo in teoria. Il principio del diritto di accesso ai
documenti della pubblica amministrazione è stato affermato
nel 2009 dalla cosiddetta legge Brunetta,
ma siamo ancora lontani dal Freedom of information act (Foia)
statunitense, che consente ai cittadini di richiedere qualunque
atto governativo. I principi della legge devono ancora essere tradotti
in procedure e regolamenti concreti, per il momento occorre fare
i conti con tempi più lunghi, limiti d'accesso, percorsi
di richiesta tortuosi. Di qui anche la recente iniziativa dell'Fnsi
che si ispira alla legislazione americana.
Il Foia stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di accedere
ai documenti federali, essendo “l’accesso” un
principio generale dell'attività amministrativa, indispensabile
per “favorirne la partecipazione e assicurarne l'imparzialità
e la trasparenza". In Italia non ci sono ancora regole chiare
che consentono a tutti i cittadini di consultare un atto di un qualsiasi
ufficio dello stato. Ma con la legge Brunetta, che ha introdotto
anche nel nostro diritto il principio della full disclosure, qualcosa
è già cambiato.
Prima della Legge Brunetta, occorreva rifarsi all'articolo 22 della
legge
241 del 1990, la quale stabiliva e stabilisce
ancora oggi che ai documenti della pubblica amministrazione possono
accedere solo i “soggetti interessati”, ossia “tutti
i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata
al documento al quale è chiesto l'accesso”. Una definizione
ambigua, che di fatto riduce il diritto di accesso ai documenti
pubblici a quello di essere informati sui procedimenti che riguardano
in prima persona i singoli cittadini.
Per accedere a un documento, il cittadino deve fare richiesta (nella
maggior parte dei casi scritta) all’ufficio che lo ha emanato
o lo conserva nei suoi archivi. Come precisa la legge
del 1990, la richiesta "deve essere motivata". Accesso
vietato, invece, per i documenti “coperti da segreto”,
quelli che riguardano "procedimenti tributari", "procedimenti
selettivi" del personale o "l’attività della
pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".
Se l’ente pubblico non risponde entro 30 giorni, situazione
in cui la richiesta è da considerarsi respinta, il cittadino
può fare ricorso al tribunale amministrativo (articolo 25).
E’ possibile anche rivolgersi al difensore civico del territorio
o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi,
un gruppo di dodici membri istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e rinnovato ogni tre anni.
Il caso di Italia.it Nel 2007, 1.500 cittadini chiesero al presidente
del consiglio Romano Prodi la documentazione relativa
alle spese del sito turistico Italia.it,
per il quale il governo aveva stanziato circa 45 milioni di euro.
La prima risposta, inviata dal Dipartimento per l’Innovazione
e le tecnologie, si limitò ad informare il comitato che "questa
Amministrazione ha richiesto il parere della Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi."
"Siamo fiduciosi in una risposta positiva della Commissione",
scrivevano sul blog Scandalo Italiano i firmatari. Ma si sbagliavano,
perché dopo poco arrivò il "no" della Commissione.
Prendeva forza, in questo modo, la tesi del Dipartimento dell'Informazione,
secondo il quale non esisteva nessun "nesso giuridicamente
rilevante" tra i 1.500 firmatari e la documentazione di Italia.it:
criterio necessario per accedervi.
Intanto il sito Italia.it,
dopo due anni dal suo lancio e 7 milioni di euro spesi dei 45 stanziati,
ha chiuso i battenti, per poi riaprire "ma solo in versione
demo" (cioè la stessa del 2007), sotto l'impulso dell'attuale
ministro del turismo Brambilla.
Il disegno di legge del 2006. A cambiare la situazione
nel nostro Paese ci avevano provato, nel 2006, un gruppo di senatori
di sinistra. Il disegno di legge n. 246, presentato il 5 maggio
di quattro anni fa, prevedeva nuove disposizioni in materia di accesso
ai documenti pubblici e l’istituzione di una Commissione per
togliere il segreto di Stato. La proposta voleva essere un primo
passo in avanti verso l’adozione, anche in Italia, del Foia
americano. Il documento criticava le limitazioni della norma in
vigore nei punti in cui si limitano le libertà di accesso
ai documenti coperti dal segreto di stato. Per tutti gli atti emanati
da oltre 25 anni dalla pubblica amministrazione, da organi di Stato,
da apparati di sicurezza e di intelligence, il disegno di legge
proponeva di rimuovere il segreto di stato. Per le procedure di
desecretazione, il testo prevedeva l’istituzione di una commissione
presieduta da un funzionario dello stato e nominata con decreto
dal Presidente della Repubblica. E ancora, il ddl estendeva "a
chiunque vi abbia interesse" il diritto di accedere a qualsiasi
documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di
sicurezza dello Stato, a patto che fossero stati emanati almeno
25 anni prima del momento della richiesta.
Il rapporto sulla trasparenza Nel corso di questi 20 anni, il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha cercato di fare il punto della
situazione dell'applicazione della legge e, nel 2005, ha pubblicato
il rapporto "Semplificazione e trasparenza". Si tratta
di un’indagine sullo stato di attuazione della legge 241.
La ricerca, svolta dall’Istat, ha coinvolto
1.035 enti pubblici di ogni grado di governo e ha preso in considerazione
il periodo 1990-2004. Secondo il quadro che emerge dallo studio,
nel 2004 solo il 15,7% degli enti locali si era dotato di una struttura
interna dedicata alla semplificazione amministrativa, mentre l’87,1%
aveva emanato il regolamento che disciplina l’accesso ai documenti
amministrativi. Quasi la totalità delle istituzioni interpellate
(96,1%) hanno constatato uno snellimento delle procedure grazie
alla legge 241 e un aumento di trasparenza ed efficacia della propria
attività. "Il panorama che emerge è un chiaroscuro
– c’è scritto nella presentazione del documento
– che testimonia la vitalità della legge. Molto resta
ancora da fare, sul piano della creazione delle necessarie condizioni
operative e della promozione del corretto approccio culturale che
l’applicazione delle norme stesse postula".
Legge Brunetta L’art 4 della legge stabilisce i principi
fondamentali della full disclosure, ossia “accessibilità
totale” di tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione
e l’attività delle pubbliche amministrazioni, anche
“attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet”
(comma settimo). La norma all’art 4 prevede inoltre che “le
notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque
sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non
sono oggetto di protezione della riservatezza personale” (comma
nono).
Nel marzo del 2010 era in corso di approvazione al Senato un disegno
di legge 1167 che all’art 15 recitava: “Le notizie concernenti
lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dalle amministrazioni
di appartenenza”, nuove norme in grado di specificare maggiormente
il diritto all’accesso e di darne concreta applicazione.
(26
gennaio 2010, aggiornato il 3 marzo 2010)
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