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Quella legge americana
un esempio per l'Italia

di Redazione

 

La legge Brunetta del 2009
stabilisce piena accessibilità
ai documenti
ma per ora sono solo principi.
Tante ancora le limitazioni
e le lungaggini
per aderire al modello
del Freedom of Information Act

L'Italia ci è arrivata solo 44 anni dopo. E ancora solo in teoria. Il principio del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione è stato affermato nel 2009 dalla cosiddetta legge Brunetta, ma siamo ancora lontani dal Freedom of information act (Foia) statunitense, che consente ai cittadini di richiedere qualunque atto governativo. I principi della legge devono ancora essere tradotti in procedure e regolamenti concreti, per il momento occorre fare i conti con tempi più lunghi, limiti d'accesso, percorsi di richiesta tortuosi. Di qui anche la recente iniziativa dell'Fnsi che si ispira alla legislazione americana.

Il Foia stabilisce che tutti i cittadini hanno il diritto di accedere ai documenti federali, essendo “l’accesso” un principio generale dell'attività amministrativa, indispensabile per “favorirne la partecipazione e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza". In Italia non ci sono ancora regole chiare che consentono a tutti i cittadini di consultare un atto di un qualsiasi ufficio dello stato. Ma con la legge Brunetta, che ha introdotto anche nel nostro diritto il principio della full disclosure, qualcosa è già cambiato.

Prima della Legge Brunetta, occorreva rifarsi all'articolo 22 della legge 241 del 1990, la quale stabiliva e stabilisce ancora oggi che ai documenti della pubblica amministrazione possono accedere solo i “soggetti interessati”, ossia “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”. Una definizione ambigua, che di fatto riduce il diritto di accesso ai documenti pubblici a quello di essere informati sui procedimenti che riguardano in prima persona i singoli cittadini.

Per accedere a un documento, il cittadino deve fare richiesta (nella maggior parte dei casi scritta) all’ufficio che lo ha emanato o lo conserva nei suoi archivi. Come precisa la legge del 1990, la richiesta "deve essere motivata". Accesso vietato, invece, per i documenti “coperti da segreto”, quelli che riguardano "procedimenti tributari", "procedimenti selettivi" del personale o "l’attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione".

Se l’ente pubblico non risponde entro 30 giorni, situazione in cui la richiesta è da considerarsi respinta, il cittadino può fare ricorso al tribunale amministrativo (articolo 25). E’ possibile anche rivolgersi al difensore civico del territorio o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, un gruppo di dodici membri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e rinnovato ogni tre anni.

Il caso di Italia.it Nel 2007, 1.500 cittadini chiesero al presidente del consiglio Romano Prodi la documentazione relativa alle spese del sito turistico Italia.it, per il quale il governo aveva stanziato circa 45 milioni di euro. La prima risposta, inviata dal Dipartimento per l’Innovazione e le tecnologie, si limitò ad informare il comitato che "questa Amministrazione ha richiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi."
"Siamo fiduciosi in una risposta positiva della Commissione", scrivevano sul blog Scandalo Italiano i firmatari. Ma si sbagliavano, perché dopo poco arrivò il "no" della Commissione. Prendeva forza, in questo modo, la tesi del Dipartimento dell'Informazione, secondo il quale non esisteva nessun "nesso giuridicamente rilevante" tra i 1.500 firmatari e la documentazione di Italia.it: criterio necessario per accedervi.
Intanto il sito Italia.it, dopo due anni dal suo lancio e 7 milioni di euro spesi dei 45 stanziati, ha chiuso i battenti, per poi riaprire "ma solo in versione demo" (cioè la stessa del 2007), sotto l'impulso dell'attuale ministro del turismo Brambilla.

Il disegno di legge del 2006. A cambiare la situazione nel nostro Paese ci avevano provato, nel 2006, un gruppo di senatori di sinistra. Il disegno di legge n. 246, presentato il 5 maggio di quattro anni fa, prevedeva nuove disposizioni in materia di accesso ai documenti pubblici e l’istituzione di una Commissione per togliere il segreto di Stato. La proposta voleva essere un primo passo in avanti verso l’adozione, anche in Italia, del Foia americano. Il documento criticava le limitazioni della norma in vigore nei punti in cui si limitano le libertà di accesso ai documenti coperti dal segreto di stato. Per tutti gli atti emanati da oltre 25 anni dalla pubblica amministrazione, da organi di Stato, da apparati di sicurezza e di intelligence, il disegno di legge proponeva di rimuovere il segreto di stato. Per le procedure di desecretazione, il testo prevedeva l’istituzione di una commissione presieduta da un funzionario dello stato e nominata con decreto dal Presidente della Repubblica. E ancora, il ddl estendeva "a chiunque vi abbia interesse" il diritto di accedere a qualsiasi documento prodotto da amministrazioni pubbliche, enti e organi di sicurezza dello Stato, a patto che fossero stati emanati almeno 25 anni prima del momento della richiesta.

Il rapporto sulla trasparenza Nel corso di questi 20 anni, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha cercato di fare il punto della situazione dell'applicazione della legge e, nel 2005, ha pubblicato il rapporto "Semplificazione e trasparenza". Si tratta di un’indagine sullo stato di attuazione della legge 241. La ricerca, svolta dall’Istat, ha coinvolto 1.035 enti pubblici di ogni grado di governo e ha preso in considerazione il periodo 1990-2004. Secondo il quadro che emerge dallo studio, nel 2004 solo il 15,7% degli enti locali si era dotato di una struttura interna dedicata alla semplificazione amministrativa, mentre l’87,1% aveva emanato il regolamento che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi. Quasi la totalità delle istituzioni interpellate (96,1%) hanno constatato uno snellimento delle procedure grazie alla legge 241 e un aumento di trasparenza ed efficacia della propria attività. "Il panorama che emerge è un chiaroscuro – c’è scritto nella presentazione del documento – che testimonia la vitalità della legge. Molto resta ancora da fare, sul piano della creazione delle necessarie condizioni operative e della promozione del corretto approccio culturale che l’applicazione delle norme stesse postula".

Legge Brunetta
L’art 4 della legge stabilisce i principi fondamentali della full disclosure, ossia “accessibilità totale” di tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, anche “attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet” (comma settimo). La norma all’art 4 prevede inoltre che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale” (comma nono).

Nel marzo del 2010 era in corso di approvazione al Senato un disegno di legge 1167 che all’art 15 recitava: “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dalle amministrazioni di appartenenza”, nuove norme in grado di specificare maggiormente il diritto all’accesso e di darne concreta applicazione.

(26 gennaio 2010, aggiornato il 3 marzo 2010)