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Diritto di replica e obbligo di rettifica per evitare querele miliardarie Un nuovo codice per i giornalisti L'Ordine
nazionale unifica le varie 'carte' |
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Un codice etico che unisca, per
la prima volta, i principi contenuti nelle varie carte
deontologiche dei giornalisti. Un complesso organico di
norme capace di orientare gli "addetti ai
lavori", armonizzando le regole stabilite da aziende
editoriali e Ordini regionali. E uno degli
obiettivi fissati allultima riunione del Consiglio
nazionale dellOrdine dei giornalisti, che si è
conclusa sabato scorso a Taormina. Una bozza di questo
codice è già stata scritta da Roberto Martinelli,
editorialista del 'Messaggero', dovrà essere discussa e
approvata nei prossimi mesi.Una prima questione su cui discutere è la titolarità dellazione disciplinare nei confronti dei giornalisti: secondo le regole attuali, ogni Ordine regionale è organo giudicante e requirente allo stesso tempo. Ma il nuovo testo dellarticolo 111 della Costituzione stabilisce il principio della terzietà del giudice, che deve applicarsi anche in questo campo. Perciò, non è più ammissibile che laccusatore si trasformi in giudice: la bozza di codice prevede (in attesa di una riforma della legge istitutiva) la presenza nei Consigli di un ufficio composto da giornalisti che abbia la funzione specifica di promotore di giustizia. Altri punti importanti su cui il testo richiama lattenzione dei giornalisti sono il diritto di replica (art. 23) e lobbligo di rettifica (art.38) delle informazioni sbagliate o di commenti non rispondenti al vero. Riconoscere e far rispettare questi diritti diventa unesigenza rilevante soprattutto alla luce delle nuove norme sulla diffamazione. Limpossibilità del ricorso in appello per i giornalisti condannati in sede penale alla sola pena pecuniaria, e il fatto che sia un giudice unico a decidere anche nelle cause penali, in una materia come la libertà di stampa, rischiano di moltiplicare a carico dei giornalisti le richieste di risarcimento dei danni in sede civile. Secondo i dati diffusi al convegno "Querele e miliardi", svoltosi recentemente a Roma, l'ammontare complessivo dei risarcimenti richiesti ai giornalisti in sede civile ammonta a 3.500 miliardi. In base a quanto stabilito l8 marzo dal comitato di ministri del Consiglio dEuropa sulla tutela assoluta delle fonti, la bozza di codice stabilisce che "il giornalista ha lobbligo di tutelare, anche in sede giudiziaria, le sue fonti fiduciarie, e non rivelarle a nessuno" (art. 33). Se il giornalista viene a conoscenza di indiscrezioni su provvedimenti giudiziari non ancora noti agli indagati, deve verificarne lattendibilità, ma "resta comunque suo diritto-dovere pubblicare tempestivamente quanto riesce ad apprendere dalle sue fonti". Avvertire preventivamente linteressato, del resto, potrebbe comportare unaccusa di favoreggiamento per il giornalista. Il testo prevede come
appendice le norme del "Codice deontologico relativo al
trattamento dei dati personali nellattività
giornalistica", scritto in base allarticolo 25
della legge 675/96 sulla privacy. Altri principi basilari
del testo sono la tutela dei minori, il rispetto della
riservatezza del cittadino e la presunzione
dinnocenza dellindagato. (4 aprile 2000) Copyright © 1998-2003 "il Ducato on line" testata giornalistica multimediale della Scuola di giornalismo di Urbino (Ifg), via della Stazione 61029 Urbino. Tel 0722 - 350581 Fax 328336 |
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