ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO DI URBINO

Itinerari sul Web

Giornali italiani

Giornali stranieri

Radio e tv italiane

Radio e tv straniere

Scuole di giornalismo in Italia

Scuole di giornalismo all'estero

Federazione, ordine, associazioni

Ifg di Urbino

Sede e corsi
Studi
Stage
Docenti
Allievi
Bando

Archivio del Ducato

Archivio giornali
& giornalismo

Scrivi alla redazione

Scrivi alla
segreteria

Scuola superiore di
giornalismo

Passa alla Camera una norma che blinda il segreto istruttorio

Pene più severe per i giornalisti

Ma la stampa non ci sta

Di Annalisa Cuzzocrea e Irene Fioretti


Un mese di galera o 50 milioni di multa: tanto rischia "chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione". La Camera ha cambiato così il complesso sistema dei rapporti tra stampa e processo approvando l'articolo17, interno alla legge sul giudice unico con un vero e proprio plebiscito: 343 sì, 5 no: Augusto Battaglia, Giovanni di Fonzo (ds), Domenico Izzo (ppi), Gianfranco Saraca(Ri), Edo Rossi (Prc), e un astenuto: Elio Veltri, di Rinnovamento italiano.
Sono tre i principali articoli modificati. Riguardo al 329 del Codice di procedura penale si estende il segreto istruttorio agli atti delle indagini del pm e della polizia giudiziaria fino al termine delle indagini preliminari, mentre attualmente possono essere considerati pubblici dopo essere stati comunicati alla difesa . La modifica al 684 del codice penale conferma invece l'arresto fino a 30 giorni di carcere e aumenta la multa alternativa. La cifra massima, oggi di 500 mila lire, potrebbe arrivare ad un massimo di 50 milioni. In più si interviene sull'articolo 114 del codice di procedura vietando la pubblicazione degli atti del Pm " se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado".
Ma nonostante la quasi unanimità dei deputati, questa norma "a sorpresa" ha suscitato critiche da più parti .Il presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Mario Petrina, ha reso pubblica una dichiarazione in cui afferma che "per i giornalisti stanno sommandosi troppe ed eccessive restrizioni rispetto all'intero panorama europeo" e che durante l'ultimo anno la categoria ha potenziato le sue regole di autoregolamentazione, grazie anche al concorso del garante per la privacy.
E mentre la Federazione nazionale della stampa convoca la giunta e fissa incontri con i presidenti di Camera e Senato e con il presidente della Repubblica, l'Unione Cronisti parla di un preoccupante e sinistro tintinnar di manette contro la libertà di stampa.

(21 gennaio 1999)

[inizio]

Pro e contro un processo penale più segreto

Giuliano Pisapia, autore dell'articolo 17 sul Ddl, non ci sta a sentirsi un attentatore alla libertà di stampa: "E' gravissimo che autorevoli esponenti del giornalismo non conoscano le leggi. Si tratta di ignoranza o di malafede. L'attuale codice prevede il divieto di pubblicazione degli atti fino alla sentenza di secondo grado. Così si limita al minimo il divieto di pubblicazione e si elevano le sanzioni pecuniarie, che come tutti sanno, non vengono pagate dai giornalisti personalmente".

Il presidente dei penalisti Giuseppe Frigo: "Interventi come questo non servono a nulla. La difficilissima problematica della segretezza in materia giudiziaria deve essere rivista tutta insieme, magari aprendo un tavolo di concertazione tra giornalisti, avvocati e magistrati".

A nome dell'Associazione nazionale dei magistrati parla Elena Paciotti: "è sacrosanto che si vieti di pubblicare notizie riservate, tuttavia in questi casi non sono efficaci le sanzioni penali".

Per il segretario della Federazione Nazionale della Stampa Paolo Serventi Longhi il provvedimento non deve essere approvato: "Nel malaugurato caso il Senato dica il sì definitivo la Fnsi chiederà al Capo dello Stato di valutare l'opportunità di non firmarlo".

"E' una legge che limita fortemente il diritto d'informazione ". Ad affermarlo è Antonio di Rosa, vicedirettore del Corriere della Sera: "Ci sono stati eccessi nel diritto alla pubblicazione ma se per scrivere bisognerà aspettare la fine delle indagini sarà un grave vulnus per l'informazione".

[inizio]

Diritto all'informazione: le leggi

  • L'articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà d'informazione.
  • Legge 47/48 dell'8 febbraio: legge ordinaria sulla stampa approvata dall'Assemblea Costituente. L'articolo 11 regola la responsabilità civile: di prassi, quando c'è una causa civile, è l'editore che si accolla le spese, il giornalista deve sentirsi garantito. L'articolo 13 regola i casi di diffamazione aggravata.
  • Legge 69/63: legge professionale: istituisce l'ordine dei giornalisti e regola l'accesso alla professione.
  • Legge 416/81: legge sull'editoria. In parte modifica alcune norme della legge del 48, come quelle relative alla rettifica ( se il giornalista ritiene infondata la rettifica deve rivolgersi al garante e produrre le prove. Il Garante si pronuncia entro 5 giorni) Il direttore di una testata è tenuto a rettificare tutti i fatti contrari alla verità, purchè la rettifica non produca un'incriminazione penale ai danni di qualcuno.
  • Legge 103/75 .L'articolo 7 estende la rettifica a radio e tv.
  • Legge 223/90 (Legge Mammì). L'articolo 10 estende il diritto di rettifica a chiunque si ritenga leso da una trasmissione televisiva.

Sanzioni penali per gli organi di stampa

  • Dal Codice penale: l'articolo 683 vieta di pubblicare le deliberazioni segrete di Camera e Senato.
  • L'articolo 684 punisce la pubblicazione di atti di un processo penale segreto, anche in forma di riassunto.
  • Articolo 685 punisce la pubblicazione del nome dei giudici in un processo e la loro relativa decisione.
  • Dal Codice di procedura penale: l'articolo 114 regola le pubblicazioni degli atti :1) vieta la pubblicazione degli atti coperti da segreto. 2) vieta la pubblicazione degli atti ma non del contenuto di un'inchiesta, fino all'udienza preliminare.3) Gli atti del giudice sono pubblicabili dopo la sentenza di primo grado mentre quelli del Pm dopo la sentenza di secondo grado.(questo comma è stato dichiarato incostituzionale dalla consulta il 24-2-95, perché in realtà gli atti sono conosciuti da tutte le parti in causa. Quindi non c'è segreto e cade il motivo per la pubblicazione solo dopo la sentenza.4) E' vietato pubblicare gli atti dei processi a porte chiuse. 5) E' vietato pubblicare dati anagrafici sui minori.
  • L'articolo 329 tutela il segreto di indagine sugli atti del Pm. Anche se gli atti sono a conoscenza di tutte le parti il giudice può decidere di secretarli.
  • L'articolo 471 stabilisce che l'udienza deve essere pubblica.

[inizio]

   

Copyright © 1997-1998 Istituto per la formazione al giornalismo di Urbino

"il Ducato on line" testata giornalistica multimediale della Scuola di giornalismo di Urbino (Ifg), via della Stazione, 61029 Urbino. Tel 0722 - 350581 Fax 328336

Nel Sito

Pro e contro

Le leggi

Il Ducato online

ArchivioGiornali
e giornalismo

Home