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Cosa
dice la legge
Il Ministero della Sanità: "terapia non riconosciuta"
E'
una delle terapie più antiche, praticata ed apprezzata da
molti fisioterapisti, medici e ortopedici. Ma l'Osteopatia
non è riconosciuta e per il Ministero della Sanità rimane
sempre una terapia alternativa. Ma perché?
In
alcuni casi una sola terapia potrebbe sostituirne molte delle
tradizionali con grande risparmio del Servizio sanitario pubblico,
che si ritroverebbe a rimborsare magari una sola terapia contro
decine e decine.
Già
alcune assicurazioni private rimborsano le spese per trattamenti
di terapia manuale.
E all'Università, dove l'Osteopatia non è comunque riconosciuta,
i corsi di formazione in terapia manuale vengono riconosciuti
come crediti formativi per il conseguimento del diploma di
laurea in Scienze della riabilitazione. Il 17 maggio a Terni,
la federazione degli Ordini dei medici ha riconosciuto alcune
terapie non convenzionali, tra cui l'osteopatia, definendole
"atti medici". Un gesto di apertura atteso dal 1983, anno
in cui la stessa federazione aveva invece espresso un netto
rifiuto. Il documento di terni mette dei paletti: le terapie
devono essere praticate solo da laureati in medicina. E su
questo punto rimangono molte perplessità. Prima dello storico
documento Il Ministero della sanità, con un fax, aveva risposto
così ale perplessità sul lavoro dell'osteopata.
Ministero
della Sanità Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
ricerca e l'organizzazione Direzione generale delle risorse
umane e delle professioni sanitarie
Oggetto:
professione osteopata
La
procedura di individuazione delle professioni sanitarie è
regolata, in Italia, dall'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n.502 del 1992 e successive modifiche. La norma
prevede, al riguardo, un decreto del Ministero della Sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità. Con tale procedura
si sono finora individuati 22 profili professionali, in buona
parte evoluzione di figure già esistenti. Effettivamente,
esistono altre figure non ancora regolamentate in Italia.
Non esiste, d'altro canto, obbligo per i paesi comunitari
di istituire tutti i profili professionali esistenti in altri
Paesi dell'Unione. La stessa figura dell'osteopata, presente
nel Regno Unito, non risulta regolamentata in un Paese come
la Francia, nel quale alcune libere università curano la formazione
di tali professionisti. Al momento, unico riferimento, è costituito
da un parere del Consiglio superiore di sanità del 1997, richiesto
da questa Direzione in relazione alla validità delle terapie
alternative. In quella occasione, il Consiglio ha ritenuto
che tali pratiche possano essere eseguite "solo da chi abbia
l'abilitazione all'esercizio della medicina, in quanto, essendo
in possesso di strumenti valutativi, sarà in grado di valutare
gli effetti assumendosi nel contempo la responsabilità sia
penale che civile". Ciò detto, non si può negare che esiste
un problema riguardo alle medicine alternative, dato che,
nel campo sanitario operano una serie di soggetti, che utilizzano
tecniche non disciplinate dalla normativa vigente. Non sono
rari, al riguardo, episodi di intervento della magistratura
ordinaria, che si concludono talvolta con sentenze di condanna,
per esercizio abusivo di professione, talvolta assoluzione,
perché, non essendo quella determinata attività regolamentata,
non rientra tra le attività sanitarie. Poiché, comunque, il
fenomeno non riguarda soltanto l'osteopatia, questa Direzione
intende affrontare l'argomento globalmente, partendo da un
approfondimento della validità scientifica delle varie pratiche,
per poi individuare, caso per caso, gli strumenti giuridici
più idonei ai fini della regolamentazione dell'attività anche
alla luce dell'odierno dibattito sulla portata delle modifiche
al titolo V della Costituzione.
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