di Patrizia Senatore
   

Cosa dice
la legge

Cosa dice la legge

Il Ministero della Sanità: "terapia non riconosciuta"

E' una delle terapie più antiche, praticata ed apprezzata da molti fisioterapisti, medici e ortopedici. Ma l'Osteopatia non è riconosciuta e per il Ministero della Sanità rimane sempre una terapia alternativa. Ma perché?

In alcuni casi una sola terapia potrebbe sostituirne molte delle tradizionali con grande risparmio del Servizio sanitario pubblico, che si ritroverebbe a rimborsare magari una sola terapia contro decine e decine.
Già alcune assicurazioni private rimborsano le spese per trattamenti di terapia manuale.


E all'Università, dove l'Osteopatia non è comunque riconosciuta, i corsi di formazione in terapia manuale vengono riconosciuti come crediti formativi per il conseguimento del diploma di laurea in Scienze della riabilitazione. Il 17 maggio a Terni, la federazione degli Ordini dei medici ha riconosciuto alcune terapie non convenzionali, tra cui l'osteopatia, definendole "atti medici". Un gesto di apertura atteso dal 1983, anno in cui la stessa federazione aveva invece espresso un netto rifiuto. Il documento di terni mette dei paletti: le terapie devono essere praticate solo da laureati in medicina. E su questo punto rimangono molte perplessità. Prima dello storico documento Il Ministero della sanità, con un fax, aveva risposto così ale perplessità sul lavoro dell'osteopata.

Ministero della Sanità Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Oggetto: professione osteopata

La procedura di individuazione delle professioni sanitarie è regolata, in Italia, dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modifiche. La norma prevede, al riguardo, un decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. Con tale procedura si sono finora individuati 22 profili professionali, in buona parte evoluzione di figure già esistenti. Effettivamente, esistono altre figure non ancora regolamentate in Italia. Non esiste, d'altro canto, obbligo per i paesi comunitari di istituire tutti i profili professionali esistenti in altri Paesi dell'Unione. La stessa figura dell'osteopata, presente nel Regno Unito, non risulta regolamentata in un Paese come la Francia, nel quale alcune libere università curano la formazione di tali professionisti. Al momento, unico riferimento, è costituito da un parere del Consiglio superiore di sanità del 1997, richiesto da questa Direzione in relazione alla validità delle terapie alternative. In quella occasione, il Consiglio ha ritenuto che tali pratiche possano essere eseguite "solo da chi abbia l'abilitazione all'esercizio della medicina, in quanto, essendo in possesso di strumenti valutativi, sarà in grado di valutare gli effetti assumendosi nel contempo la responsabilità sia penale che civile". Ciò detto, non si può negare che esiste un problema riguardo alle medicine alternative, dato che, nel campo sanitario operano una serie di soggetti, che utilizzano tecniche non disciplinate dalla normativa vigente. Non sono rari, al riguardo, episodi di intervento della magistratura ordinaria, che si concludono talvolta con sentenze di condanna, per esercizio abusivo di professione, talvolta assoluzione, perché, non essendo quella determinata attività regolamentata, non rientra tra le attività sanitarie. Poiché, comunque, il fenomeno non riguarda soltanto l'osteopatia, questa Direzione intende affrontare l'argomento globalmente, partendo da un approfondimento della validità scientifica delle varie pratiche, per poi individuare, caso per caso, gli strumenti giuridici più idonei ai fini della regolamentazione dell'attività anche alla luce dell'odierno dibattito sulla portata delle modifiche al titolo V della Costituzione.

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Ultimo aggiornamento aprile 2002. Per contattare l'autore clicca qui.