Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1
(Finalità)
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura
i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità.
ART. 2
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può promuovere
ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali
e sociali dei fenomeni della sterilità e della
infertilità e favorire gli interventi necessari
per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza,
può incentivare gli studi e le ricerche sulle
tecniche di crioconservazione dei gameti e può
altresí promuovere campagne di informazione e
di prevenzione dei fenomeni della sterilità e
della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a
decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 3
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio
1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo
ai problemi della sterilità e della infertilità
umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione
e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4
(Accesso alle tecniche)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause
impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita
sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso
ad interventi aventi un grado di invasività tecnico
e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo
6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.
ART. 5
(Requisiti soggettivi)
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente
fertile, entrambi viventi.
ART. 6
(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima
del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita il medico informa
in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo
5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili
effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità
di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché
sulle relative conseguenze giuridiche per la donna,
per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere
prospettata la possibilità di ricorrere a procedure
di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come
alternativa alla procreazione medicalmente assistita.
Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti
il grado di invasività delle tecniche nei confronti
della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna
delle tecniche applicate e in modo tale da garantire
il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza
i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti
di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
è espressa per iscritto congiuntamente al medico
responsabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giustizia e
della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione
della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore
a sette giorni. La volontà può essere
revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente
comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge,
il medico responsabile della struttura può decidere
di non procedere alla procreazione medicalmente assistita,
esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario.
In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta
di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, devono essere
esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione
le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo
9 della presente legge.
ART. 7
(Linee guida)
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, e previo parere del Consiglio
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti
per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica,
con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato
di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia
che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9
(Divieto del disconoscimento della paternità
e dell'anonimato della madre)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente
il cui consenso è ricavabile da atti concludenti
non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall'articolo
235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello
stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non
può dichiarare la volontà di non essere
nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non può far
valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita
sono realizzati nelle strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di
cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle
autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto
delle disposizioni della presente legge e sul permanere
dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture.
ART. 11
(Registro)
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto superiore di sanità,
il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione
delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire
la trasparenza e la pubblicità delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita adottate e dei
risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte
delle società scientifiche e degli utenti riguardanti
la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute
a fornire agli osservatori epidemiologici regionali
e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari
per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché
ogni altra informazione necessaria allo svolgimento
delle funzioni di controllo e di ispezione da parte
delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura massima di 154.937
euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12
(Divieti generali e sanzioni)
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi
gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente,
in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma
3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo
5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita
a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi
o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano
composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati
o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta
dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci
si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente
assistita senza avere raccolto il consenso secondo le
modalità di cui all'articolo 6 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita in strutture diverse da quelle
di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza
o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di
embrioni o la surrogazione di maternità è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un
essere umano discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico
nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto,
è punito con la reclusione da dieci a venti anni
e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico
è punito, altresí, con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2,
4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal
comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo
10 alla struttura al cui interno è eseguita una
delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo
è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più
violazioni dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione
umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili
metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca
o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello
previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso
tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare
il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero
a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione
degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di
nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete
di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione
di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con
le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente
una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
di cui al presente articolo.
ART. 14
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione
di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare
un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione
è consentita la crioconservazione degli embrioni
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare
non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente
assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla
legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul
numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi
di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente
una professione sanitaria condannato per uno dei reati
di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma
8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15
(Relazione al Parlamento)
1. L'Istituto superiore di sanità predispone,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione
annuale per il Ministro della salute in base ai dati
raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività
delle strutture autorizzate, con particolare riferimento
alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati
al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno
una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente
legge.
ART. 16
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere
parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita disciplinate
dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza
con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore
deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge al direttore
dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture
private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire
proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma
1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto
dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi
di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario
ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
dal compimento delle procedure e delle attività
specificatamente e necessariamente dirette a determinare
l'intervento di procreazione medicalmente assistita
e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto
presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del
5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le
tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, fino
al nono mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le strutture e i centri di cui
al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un
elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni
prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente
la data di entrata in vigore della presente legge, nonché,
nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela
della riservatezza dei dati personali, l'indicazione
nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli
embrioni. La violazione della disposizione del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce,
con proprio decreto, le modalità e i termini
di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita)
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui
all'articolo 5, presso il Ministero della salute è
istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
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