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Trasferimenti e passaggi di corso
Informazioni sulla tempistica e sulle procedure da effettuare.

Offerta formativa d'Ateneo - Università di Urbino “Carlo Bo”

Trasferimenti da altre Università
La domanda di trasferimento e la documentazione degli studenti provenienti da altri Atenei o Istituti Universitari deve pervenire entro i termini di iscrizione previsti per i rispettivi corsi di laurea. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari viene effettuato dalla Commissione didattica della facoltà di competenza, sulla base delle documentazione pervenuta alla Segreteria Studenti.

Per giustificati motivi, in conformità al regolamento nella competente struttura didattica, il Rettore può accogliere il trasferimento oltre tale data, entro il termine massimo del 31 dicembre 2012.

In conseguenza dell’applicazione della disciplina in materia di contribuzione studentesca, contenuta nella legge 537/93, questa sede Universitaria non effettua conguagli sugli importi già versati dallo studente all’Università di provenienza; pertanto tutti gli studenti trasferiti a questo Ateneo sono obbligati a corrispondere la contribuzione studentesca e i contributi del caso per l’intero ammontare stabilito per gli studenti già iscritti in questa sede.

Passaggi di corso
Lo studente può presentare domanda per passare ad altro corso di studio di corrispondente livello, fra il 23 luglio e il 8 ottobre (8 novembre per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica/magistrale di durata biennale). Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere detto passaggio dopo tale data, ma non oltre il 30 novembre 2012.

Per i corsi di studio a numero programmato le domande di passaggio sono accolte a seguito del superamento della prevista prova di ammissione. Il passaggio dello studente che non richieda alcun riconoscimento di attività formative e di crediti pregressi avverrà previo accertamento dei requisiti e delle conoscenze richieste per l’accesso al corso di studio.
Lo studente può chiedere nello stesso anno accademico un solo passaggio ad altro corso di studio.
Lo studente proveniente da altro Ateneo ed ammesso al proseguimento degli studi, non può chiedere nel corso di un anno accademico il passaggio ad altro corso di studio.

Passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento (opzione)
L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 novembre 1999 n. 509.
Gli studenti hanno la facoltà di optare per l’iscrizione ai corsi di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale disciplinati dalle norme del Regolamento Didattico d’Ateneo. L’opzione è esercitabile, nell’ambito delle scadenze annuali determinate dal Regolamento del corso di studi.

Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l’iscrizione a corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei corsi di laurea preesistenti vengono considerate come richieste di passaggio di corso.
Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi Universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti dai Consigli di Facoltà e riconosciuti per il conseguimento delle nuove lauree. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, istituite presso l’Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.

Trasferimenti ad altre Università
Lo studente può presentare domanda al Rettore per trasferirsi presso altro Ateneo o Istituto Universitario dal 23 luglio al 8 ottobre (8 novembre per i corsi di laurea magistrale di durata biennale). Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento dopo tale data, ma non oltre il 30 novembre 2012.

Unitamente alla domanda di trasferimento devono essere corrisposti i diritti e le spese di trasferimento (cfr. cap. Contribuzione studentesca e contributi particolari). Gli studenti che presentino tale richiesta, dovranno risultare in regola con il pagamento della contribuzione studentesca prevista e dei contributi particolari dovuti, fino alla data di trasferimento.

Chi si è trasferito da altra Università o Istituto non può far ritorno presso l’Università o l’Istituto di provenienza se non è trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi documentati.

Non saranno concessi trasferimenti a studenti i quali abbiano fallito prove di esame, fino a quando non vi sia stata riparazione.

Lo studente che presenta istanza di trasferimento ad altra sede nel periodo 9 ottobre - 30 novembre deve essere già in regola con l’iscrizione in questa sede per l’anno accademico 2012/2013 altrimenti non potrà ottenere il rilascio del foglio di congedo.

In tal caso lo studente non avrà diritto ad alcun rimborso in quanto l’iscrizione é un atto dovuto, certificato nel foglio di congedo e diretto a favorire la regolare prosecuzione degli studi nell’Ateneo di destinazione. L’obbligo di iscrizione di cui sopra riguarda tutti gli studenti, compresi i fuori corso.


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