FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE

 

REGOLAMENTO DELL’ ISTITUTO GIURIDICO

 

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle leggi della Repubblica, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo e di Facoltà, le attività e l’organizzazione dell’Istituto giuridico.

 

Art. 2 – Attività dell’Istituto giuridico.

 

1.       L’Istituto giuridico della Facoltà di Scienze politiche (d’ora in avanti: “l’Istituto”) ha come compito primario lo svolgimento di attività scientifiche, didattiche, culturali. Promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e corsi di studio.

2.       Collabora con gli altri istituti della Facoltà, con altre strutture didattiche ed enti di ricerca allo svolgimento di iniziative di comune interesse e alla diffusione dei loro risultati.

3.       I docenti dell’Istituto svolgono, in collaborazione con la Facoltà, i Dipartimenti, e gli altri Istituti ed i Corsi di laurea, le attività didattiche  per il conseguimento delle lauree e degli altri titoli di studio previsti dall’ordinamento didattico.

4.       L’Istituto concorre alla sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dalla normativa vigente.

 

Art. 3 – Composizione dell’Istituto.

 

4.       Afferiscono all’Istituto i docenti degli insegnamenti giuridici e linguistici impartiti presso la Facoltà di Scienze politiche.

5.       Afferiscono all’Istituto i professori ufficiali che non facciano parte di altro Istituto, gli assistenti di ruolo, i ricercatori, gli assegnisti di ricerca, i titolari di contratti integrativi di insegnamento, i cultori della materia, i dottorandi in settori scientifico-disciplinari afferenti all’Istituto e i professori e gli studiosi “in visita”.

 

Art. 4 -  Attribuzioni del Consiglio di Istituto.

 

1.       Il Consiglio di Istituto esercita tutte le attribuzioni spettanti all’Istituto che non siano assegnate al Direttore.

2.       Spettano al Consiglio di Istituto, in particolare:   

a)      l’elezione, con voto segreto, del Direttore e, eventualmente, del suo supplente;

b)      la preventiva autorizzazione, per spese superiori a 2. 000 euro, oltre l’IVA;

c)       l’esame e il coordinamento dei programmi di ricerca e consulenze per enti pubblici e privati;

d)      la eventuale determinazione dei criteri per lo svolgimento di ricerche e consulenze per enti pubblici e privati ed i limiti di compatibilità tra queste ultime e le funzioni proprie dell’Istituto;

e)      l’approvazione delle previsioni di spesa, degli eventuali storni e dei rendiconti predisposti dal Direttore;

f)        l’approvazione delle richieste di finanziamento per l’acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.

3.       I pareri richiesti all’Istituto vanno resi entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si considera espresso favorevolmente.

4.       Avverso le decisioni dal Consiglio di istituto è ammesso ricorso al Consiglio stesso, entro trenta giorni dall’approvazione del verbale contenente la decisione oggetto di contestazione. Il Consiglio si pronuncia con decisione motivata. Avverso la decisione del Consiglio, è ammesso ricorso dinanzi agli organi accademici, secondo quanto previsto dallo Statuto.

 

Art. 5 – Convocazione del Consiglio d’Istituto.

 

1.       Il Consiglio può essere convocato, oltre che dal Direttore, su richiesta di almeno un quinto dei componenti. Tale richiesta  deve contenere l’indicazione dell’ ordine del giorno.

2.       La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza dei componenti, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente del Consiglio, il termine ordinario può essere ridotto.

3.       Partecipano alle riunioni con voto deliberativo i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo,  i ricercatori e gli assegnisti di ricerca. Gli altri componenti partecipano con voto consultivo.

4.       Nella sua prima riunione e sino alla avvenuta elezione del  Direttore, il Consiglio  è convocato e presieduto dal professore ordinario o straordinario più anziano in ruolo e, in mancanza, dal professore associato più anziano in ruolo.

5.       Successivamente, salvo che nei casi previsti dall’art. 8, il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore che ne determina l’ordine del giorno.

 

Art. 6 –  Funzionamento del Consiglio d’Istituto.

 

1.       Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno in via ordinaria.

2.       Il  Consiglio è convocato con specifico ordine del giorno:

a)       entro il 30 novembre di ogni anno, per approvare il bilancio preventivo per l’anno successivo;

b)       entro il 30 giugno di ogni anno, per discutere ed approvare la relazione annuale, per approvare  il conto consuntivo e, in caso di scadenza del mandato, per eleggere il Direttore.

3.       Per la validità delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Istituto è necessario che, salvo gli assenti giustificati, sia presente almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati.

4.       Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Nessuno può prendere parte a deliberazioni che lo riguardino personalmente.

5.       Il voto può essere segreto, anche su richiesta di uno solo dei componenti del Consiglio, avente diritto di voto.

6.       Possono intervenire alle sedute del Consiglio, per la discussione di argomenti iscritti all’ordine del giorno, a seguito di invito del Direttore, singole persone che non fanno parte del Consiglio, senza diritto di voto.

7.       I verbali vengono tenuti a cura del Direttore; ogni verbale viene firmato dal Direttore e dal Segretario.

8.       Gli atti del Consiglio sono pubblici. In particolare, il bilancio e il conto consuntivo sono portati a conoscenza di tutti coloro che afferiscono all’Istituto.

 

Art. 7 – Nomina del segretario.

 

1.       Il segretario è scelto dal consiglio a maggioranza dei presenti e dura in carica tre anni.

2.       In sua assenza, le sue funzioni saranno assolte dal più giovane componente del Consiglio avente diritto di voto.

 

Art. 8 – Il Direttore dell’istituto giuridico.

 

1.       L’Istituto è diretto da un professore di ruolo di prima e di seconda fascia appartenente ad uno dei settori scientifico-disciplinari afferenti all’Istituto stesso.

2.       L’elettorato passivo spetta a tutti i professori di prima e di seconda fascia afferenti all’Istituto. Hanno l’elettorato attivo tutti i professori di prima e di seconda fascia, gli assistenti di ruolo,  i ricercatori e gli assegnisti di ricerca. 

3.       Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive.

4.       In caso di parità, sarà eletto il docente più anziano in ruolo.

5.       Il Direttore è nominato dal Rettore. Resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

6.       Nel caso di temporaneo impedimento del Direttore o qualora il Consiglio non abbia,  alla data della designazione del Direttore, provveduto alla nomina di un suo supplente, il Direttore delega le proprie funzioni ad altro professore.

7.       Al termine del mandato o qualora il Direttore si dimetta o, per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Istituto, il Consiglio è convocato da parte del professore più anziano di ruolo o, in mancanza, dal Preside.

 

Art. 9 – Attribuzioni del Direttore.

 

1.       Il Direttore coordina e sovrintende l’attività dell’Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Istituto, cura l’attuazione delle delibere, nonché la conservazione dei verbali e degli atti dell’Istituto.

2.       Il Direttore, in particolare:

a)      ha la rappresentanza dell’Istituto;

b)      vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell’ambito dell’Istituto;

c)       tiene i rapporti con gli organi accademici e con le istituzioni esterne;

d)      ordina gli strumenti e il materiale che giudica necessari al buon funzionamento dell’Istituto;

e)      ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile, fatta salva l’autonomia dei singoli docenti e dei gruppi di ricerca nella utilizzazione dei fondi specificamente assegnati;

f)        predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo ed una relazione da sottoporre al Consiglio di Istituto e li trasmette per conoscenza al Preside;

g)      autorizza le missioni dei singoli componenti dell’Istituto e dispone le relative anticipazioni qualora la missione sia a carico dell’Istituto, nei limiti di spesa previsti dalla legge e in accordo con il bilancio preventivo;

h)      può effettuare senza la preventiva autorizzazione del Consiglio il pagamento di spese che non eccedano ciascuna 2000,00 euro, oltre l’IVA.

3.       Per le spese minori che singolarmente non eccedono le 10,00 euro,  il Direttore è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall’obbligo di documentazione. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di cassa e non possono eccedere 100,00 euro per ogni mese.

4.       Il Direttore adempie a tutti gli altri compiti ed obblighi che gli vengono assegnati dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Consiglio di Facoltà.

5.       Il Direttore può delegare alla firma degli atti di propria competenza un altro professore di ruolo dell’Istituto, dandone comunicazione al Consiglio di Istituto, al Preside e agli uffici competenti.

 

Art. 10 –  Attività di tutorato.

 

1. Il Direttore nomina tra i componenti l’Istituto, con cadenza annuale, un responsabile dell’organizzazione e del coordinamento dei servizi di tutorato.

2.       Il responsabile coordina e sovrintende:

a)      all’assistenza e all’orientamento degli studenti, promuovendo la frequenza dei Corsi di laurea con particolare riferimento ai nuovi iscritti;

b)      all’assistenza nella redazione delle tesi di laurea e a  ogni altra attività tendente a promuovere la partecipazione attiva degli studenti alle attività didattiche.

 

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