Università degli Studi di Urbino Carlo Bo / Portale Web di Ateneo


Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che nell'a.a. 2023/2024:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEEU), valido fino al 31 dicembre 2023, inferiore o uguale a 25.000,00 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2022 al 10 agosto 2023 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:
Anno di iscrizione nell'a.a. 2023/2024 CFU
Primo -
Secondo 10
Successivo al secondo 25
 

Sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEEU eccedente 13.000,00 euro arrotondato per difetto gli studenti che nell'a.a. 2023/2024:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 25.000,01 e 30.000 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2022 al 10 agosto 2023 i crediti formativi universitari (CFU) riportatidi seguito:
Anno di iscrizione nell'a.a. 2023/2024 CFU
Primo -
Secondo 10
Successivo al secondo 25
sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000,00 euro arrotondato per difetto, ridotto nel seguente modo:
% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale
rispetto all’importo massimo dovuto ai sensi L.232/2016
ISEE (X)
50% 25.000<X≤26.000
25% 26.000<X≤28.000
10% 28.000<X≤30.000

 


Sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari a 200,00 euro gli studenti che nell'a.a. 2023/2024:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 25.000,00 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo anno fuori corso;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2022 al 10 agosto 2023 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);
 

Sono soggetti al pagamento di un contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000,00 euro, incrementato del 50 per cento, con un valore minimo, dell’incremento, pari a 200,00 euro ed un valore massimo pari a 250,00 euro gli studenti che nell’a.a. 2023/2024:

  • appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra 25.000,01 euro e 30.000,00 euro;
  • si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo anno fuori corso;
  • abbiano conseguito dall’11 agosto 2022 al 10 agosto 2023 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

Validità dell'attestazione

Termini e modalità di richiesta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

  1. Per usufruire delle agevolazioni contributive per l’a.a. 2023/2024, di cui agli articoli 3 e 4, le studentesse e gli studenti devono:
    • aver richiesto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ad un CAF o direttamente all’INPS, con validità fino al 31 dicembre 2023;
    • autorizzare l’Ateneo alla consultazione della banca dati INPS per lo scarico della DSU utilizzando l’applicativo informatico disponibile nella pagina personale dello studente del sito internet dell’Università entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione e comunque entro il 31 dicembre 2023.

Ai fini dell’accesso ai benefici della contribuzione agevolata sarà considerato valido solo l’ISEE di tipo “Universitario” (ISEEU).

  1. La richiesta della DSU deve essere presentata entro la data di scadenza delle immatricolazioni, o delle iscrizioni agli anni successivi a quello di immatricolazione
  2. Lo studente potrà presentare la DSU successivamente alle scadenze di cui al punto precedente e fino al 31 dicembre 2023, previo versamento di un diritto di mora di euro 150,00. Il diritto di mora sarà addebitato anche alle studentesse e gli studenti per i quali la DSU risulterà avere una data successiva a quella prevista al punto precedente.
  3. Le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda per sostenere l’esame di laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 2022/2023, ma che non sono riusciti a concludere gli studi entro la medesima sessione di laurea, dovranno aver presentato la richiesta della DSU secondo le scadenze di cui sopra.
  4. Le studentesse e gli studenti che non presentano la richiesta di DSU o che non rilascino il consenso alla lettura della DSU entro i termini sopra indicati, sono inseriti nella fascia di contribuzione più elevata.
  5. Per le studentesse e gli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio all’Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Urbino, e non siano risultati beneficiari o idonei, l’Università provvede a richiedere direttamente all’INPS il valore del dato ISEEU al fine del calcolo della contribuzione studentesca.

Termini e modalità di presentazione della domanda per usufruire delle fasce di contribuzione ridotta, degli esoneri e della contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016

  1. Le studentesse e gli studenti non residenti in Italia oppure stranieri residenti in Italia, ma non autonomi, possono accedere alla contribuzione agevolata esclusivamente dietro presentazione alla Segreteria Studenti, entro i termini di cui all’ art. 6 punti n. 2 e n. 3, di apposita istanza corredata dall’indicatore ISEEU parificato.
  2. Per le studentesse e gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati annualmente con decreto del Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca scientifica), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione delle studentesse e delle studentesse e degli studenti stranieri nelle università italiane.
  3. Le studentesse e gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per le studentesse e gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per le studentesse e gli studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i rifugiati politici.

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