Interventi straordinari e di emergenza
Sezione relativa a interventi straordinari e di emergenza, come indicato all'art. 42 del d.lgs. 33/2013
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
L'art. 42 del d.lgs. 33/2013 non è applicabile alle Università.
L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo non ha adottato alcun provvedimento concernente interventi straordinari e di emergenza che comportino deroghe alla legislazione vigente.
Non ha inoltre raccolto fondi a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020).
Sono comunque reperibili in una apposita sezione dedicata le misure organizzative adottate dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per permettere il proseguimento delle attività universitarie in sicurezza in seguito all'emergenza Covid-19.
Aggiornamento della pagina
La pagina Interventi straordinari e di emergenza è stata aggiornata il 30/05/2022.