Il fenomeno dei riconoscimenti coattivi altro non è che
l’altra faccia della medaglia dello sfruttamento e dell’abusivismo
all’interno delle redazioni. Sempre più sono i giornalisti
assunti con normali contratti di collaborazione, che richiedono
poi l’attestazione per l’iscrizione all’esame
avendo svolto mansioni redazionali paragonabili a quelle di un redattore
assunto con regolare contratto e, quindi, con regolare stipendio.
Provengono soprattutto dalle testate locali, quotidiani regionali
ed emittenti private, ma anche dalla Rai.
“Oltre il 60% dei programmisti registi precari assunti nell’azienda
di Stato – ha dichiarato Guido Paglia, ex presidente degli
ordini regionali di Lazio e Molise – svolgono funzioni giornalistiche”.
L’identikit è sempre lo stesso: collaboratori che
diventano responsabili di redazioni locali, lavorano otto ore al
giorno nonostante siano assunti con contratti part time, titolano
pezzi, firmano editoriali e curano le scalette dei tg. Dopo 18 mesi
chiedono al direttore responsabile di firmare il via libera all’esame
e, ottenuto un secco “no” o non ricevuta alcuna risposta,
si rivolgono all’Ordine territorialmente competente.
In tema di tutela del praticante, rientra infatti nei poteri di
accertamento e di controllo dei consigli dell'Ordine, la possibilità
di retrodatare l'iscrizione al registro dei praticanti in tutti
i casi di pregressa attività giornalistica svolta in "situazione
di palese sfruttamento da parte dell'azienda editoriale".
L’Ordine, secondo la procedura, si sostituisce al direttore
responsabile, certificando l’avvio della pratica o il compimento
della stessa, seguendo una precisa procedura d’indagine. Questa
accerta l’impiego a tempo pieno del giornalista all’interno
della redazione, il vincolo d’orario e di subordinazione nell’ambiente
di lavoro. Ma prima di tutto formula un giudizio di merito sulla
struttura, che deve essere idonea allo svolgimento del praticantato.
L’interessato deve fornire le prove che il suo lavoro, a tutti
gli effetti, è stato quello di un normale redattore assunto
“full time”, pur avendo ricevuto in genere la metà
del compenso stabilito dal CNLG. Come? Attraverso le testimonianze
degli altri redattori, la prova che il nome dell’interessato
è stato inserito nei piani ferie della redazione, i piani
orari dai quali si deduce la presenza del giornalista negli ordini
di servizio della redazione.
Quindi il consiglio, dopo aver eventualmente chiamato a testimoniare
altri giornalisti impiegati nella stessa testata, prepara la dichiarazione
sostitutiva alla quale l’editore non può opporsi, essendo
l’Ordine un ente pubblico. Solo il procuratore generale presso
la Corte d’Appello può presentare ricorso: l’organo
competente è il consiglio nazionale dell’Ordine. Nel
caso in cui quest’ultimo accetti il ricorso, l’interessato
può rivolgersi alla giustizia ordinaria, attraverso i tre
gradi di giudizio. Stessa strada che il giornalista può percorrere
se entrambi gli ordini, regionale e nazionale, respingono la sua
richiesta.
Ottenuta la dichiarazione sostitutiva, l’interessato è
a tutti gli effetti un praticante, ed è in grado di sostenere
l’esame di abilitazione nella prima sessione utile.
Il giornalista può avviare anche una vertenza sindacale,
con la quale chiedere il riequilibrio dei compensi fino a quel momento
percepiti. Dopo il riconoscimento del praticantato, la vertenza
ha maggiori probabilità di chiudersi a favore del lavoratore,
essendo questa una prova rilevante del procedimento sindacale.
Gli ordini regionali hanno adottato regolamenti molto simili in
materia di praticantato d’ufficio. In generale, le condizioni
principali richieste sono: a) la presenza sul mercato dell’iniziativa
editoriale da almeno 1 anno e l’affidamento della direzione
della testata a un iscritto all’albo; b) il rifiuto o la mancata
risposta del direttore responsabile alla richiesta di riconoscimento
del praticantato; c) l’esistenza di un pubblicazione regolarmente
registrata, diretta da un iscritto all’albo, nei casi di praticantato
presso uffici stampa.
Se queste condizioni persistono, il giornalista può avanzare
la richiesta, con buone probabilità che sia accettata. Il
problema è il “dopo esame”: dove finisce il praticante
d’ufficio ormai divenuto professionista?
Molti, dopo l’azione legale, devono lasciare la redazione
per il conflitto con l’azienda. I più fortunati trovano
lavoro in altre testate, alcuni si dedicano agli uffici stampa.
Per tutti resta comunque la convinzione di aver fatto valere un
diritto fondamentale, il giusto riconoscimento del lavoro svolto.
DOCUMENTI
I
dati della sessione di aprile 2004
I
dati della sessione di ottobre 2004
GUIDA ALLA RETE
Le
norme sull'accesso alla professione giornalistica
Delibera
dell'ODG del Piemonte
Praticantati
d'ufficio, la posizione dell'ODG del Lazio
Sito dell'Ordine
nazionale
(13 aprile 2005)
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