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Ogni anno accedono all'esame di stato almeno 380 giornalisti che hanno ottenuto il riconoscimento d'ufficio dei 18 mesi di praticantato. Ecco come e perchè.

La strada alternativa al professionismo

Collaboratori, stagisti, free-lance: lavorano come un normale redattore ma vengono pagati la metà.

154 su 659: tanti sono stati i candidati dell’85a sessione di esami di idoneità professionale di ottobre 2004, ad aver ottenuto un praticantato senza aver seguito la strada della scuola o dell’assunzione con contratto nazionale di lavoro. Ad aprile dello stesso anno erano stati 217 su 648.
Sono i cosiddetti “praticanti d’ufficio”: nel documento che accerta lo svolgimento dei 18 mesi di pratica, la firma del direttore responsabile della testata – come previsto dalla legge 69/63 - è sostituita da quella del presidente dell’Ordine della regione dalla quale provengono.


Il fenomeno dei riconoscimenti coattivi altro non è che l’altra faccia della medaglia dello sfruttamento e dell’abusivismo all’interno delle redazioni. Sempre più sono i giornalisti assunti con normali contratti di collaborazione, che richiedono poi l’attestazione per l’iscrizione all’esame avendo svolto mansioni redazionali paragonabili a quelle di un redattore assunto con regolare contratto e, quindi, con regolare stipendio.
Provengono soprattutto dalle testate locali, quotidiani regionali ed emittenti private, ma anche dalla Rai.
“Oltre il 60% dei programmisti registi precari assunti nell’azienda di Stato – ha dichiarato Guido Paglia, ex presidente degli ordini regionali di Lazio e Molise – svolgono funzioni giornalistiche”.

L’identikit è sempre lo stesso: collaboratori che diventano responsabili di redazioni locali, lavorano otto ore al giorno nonostante siano assunti con contratti part time, titolano pezzi, firmano editoriali e curano le scalette dei tg. Dopo 18 mesi chiedono al direttore responsabile di firmare il via libera all’esame e, ottenuto un secco “no” o non ricevuta alcuna risposta, si rivolgono all’Ordine territorialmente competente.
In tema di tutela del praticante, rientra infatti nei poteri di accertamento e di controllo dei consigli dell'Ordine, la possibilità di retrodatare l'iscrizione al registro dei praticanti in tutti i casi di pregressa attività giornalistica svolta in "situazione di palese sfruttamento da parte dell'azienda editoriale".
L’Ordine, secondo la procedura, si sostituisce al direttore responsabile, certificando l’avvio della pratica o il compimento della stessa, seguendo una precisa procedura d’indagine. Questa accerta l’impiego a tempo pieno del giornalista all’interno della redazione, il vincolo d’orario e di subordinazione nell’ambiente di lavoro. Ma prima di tutto formula un giudizio di merito sulla struttura, che deve essere idonea allo svolgimento del praticantato.
L’interessato deve fornire le prove che il suo lavoro, a tutti gli effetti, è stato quello di un normale redattore assunto “full time”, pur avendo ricevuto in genere la metà del compenso stabilito dal CNLG. Come? Attraverso le testimonianze degli altri redattori, la prova che il nome dell’interessato è stato inserito nei piani ferie della redazione, i piani orari dai quali si deduce la presenza del giornalista negli ordini di servizio della redazione.
Quindi il consiglio, dopo aver eventualmente chiamato a testimoniare altri giornalisti impiegati nella stessa testata, prepara la dichiarazione sostitutiva alla quale l’editore non può opporsi, essendo l’Ordine un ente pubblico. Solo il procuratore generale presso la Corte d’Appello può presentare ricorso: l’organo competente è il consiglio nazionale dell’Ordine. Nel caso in cui quest’ultimo accetti il ricorso, l’interessato può rivolgersi alla giustizia ordinaria, attraverso i tre gradi di giudizio. Stessa strada che il giornalista può percorrere se entrambi gli ordini, regionale e nazionale, respingono la sua richiesta.

Ottenuta la dichiarazione sostitutiva, l’interessato è a tutti gli effetti un praticante, ed è in grado di sostenere l’esame di abilitazione nella prima sessione utile.

Il giornalista può avviare anche una vertenza sindacale, con la quale chiedere il riequilibrio dei compensi fino a quel momento percepiti. Dopo il riconoscimento del praticantato, la vertenza ha maggiori probabilità di chiudersi a favore del lavoratore, essendo questa una prova rilevante del procedimento sindacale.

Gli ordini regionali hanno adottato regolamenti molto simili in materia di praticantato d’ufficio. In generale, le condizioni principali richieste sono: a) la presenza sul mercato dell’iniziativa editoriale da almeno 1 anno e l’affidamento della direzione della testata a un iscritto all’albo; b) il rifiuto o la mancata risposta del direttore responsabile alla richiesta di riconoscimento del praticantato; c) l’esistenza di un pubblicazione regolarmente registrata, diretta da un iscritto all’albo, nei casi di praticantato presso uffici stampa.

Se queste condizioni persistono, il giornalista può avanzare la richiesta, con buone probabilità che sia accettata. Il problema è il “dopo esame”: dove finisce il praticante d’ufficio ormai divenuto professionista?
Molti, dopo l’azione legale, devono lasciare la redazione per il conflitto con l’azienda. I più fortunati trovano lavoro in altre testate, alcuni si dedicano agli uffici stampa.
Per tutti resta comunque la convinzione di aver fatto valere un diritto fondamentale, il giusto riconoscimento del lavoro svolto.

 

DOCUMENTI

I dati della sessione di aprile 2004

I dati della sessione di ottobre 2004

GUIDA ALLA RETE

Le norme sull'accesso alla professione giornalistica

Delibera dell'ODG del Piemonte

Praticantati d'ufficio, la posizione dell'ODG del Lazio

Sito dell'Ordine nazionale