La televisione orienta il voto.
Parola di sociologo. Le trasmissioni e i talk-show
dedicati alla cronaca o al dibattito politico spostano
dal 7 all8 per cento dei consensi: lo rivela uno
studio dellIspo sulla relazione tra le scelte degli
elettori e la tv pubblicato dal Corriere della
Sera .
Le reti pubbliche agevolerebbero i partiti legati a
ideologie storiche, come i Ds, Alleanza
nazionale, il Partito popolare e Rifondazione comunista.
Mentre quelle private darebbero una mano a Forza Italia,
alla Lega Nord e in generale allarea del non voto.
La formazione più penalizzata? Forza Italia sul servizio
pubblico. La più agevolata la Lega Nord sulle reti
Mediaset. Ignorati tanto dalla Rai quanto da Fininvest il
Ccd-Cdu e i Verdi. Mentre la sociologia prova a fornire
elementi scientifici a quello che da tempo i leader si
urlano contro, il Parlamento, con il disegno di legge n.
6483 sulla par condicio (testo del ddl), cerca di regolare luso
che i partiti fanno della televisione. Almeno a ridosso
delle elezioni. La legge non riguarda i programmi di
informazione.
Cosa cambierà nella
politica in tv se le nuove regole entreranno in vigore?
Oltre alle tradizionali tribune politiche, i dibattiti,
le tavole rotonde, i confronti e le interviste, la
proposta di legge parla dei messaggi autogestiti.
Di spot, infatti, nel disegno di legge non si parla
neanche. La novità è introdotta dall'art. 3 del ddl: questi spazi dovranno
essere gratuiti sulle reti nazionali, pubbliche e
private, e a pagamento sulle reti locali. Saranno
obbligatori per il servizio pubblico, facoltativi per le
private. Serviranno a esporre programmi e opinioni
politiche in non più di tre minuti per la tv e 90
secondi per la radio. I messaggi autogestiti saranno
inseriti in appositi contenitori che ogni emittente
inserirà nel palinsesto con l'obbligo di comunicarne la
collocazione alla Commissione e all'Autorità per la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi con 15 giorni di
anticipo.
Ecco le regole:
Periodo non elettorale
PER CHI - I messaggi sono riservati a tutti i
soggetti politici rappresentati nel Parlamento italiano,
europeo, nei consigli comunali, provinciali e regionali e
per i referendum. Gli spazi sono offerti in condizioni di
parità e lassegnazione avverrebbe per sorteggio.
Ogni messaggio e ogni soggetto possono comparire per una
sola volta nel box.
QUANTI - In una giornata potranno essere trasmessi due
box di messaggi sulle reti nazionali (per un tempo non
superiore al 25 per cento della durata della
comunicazione politica in una settimana), quattro sulle
locali, che avranno anche lobbligo di garantire
spazi di comunicazione politica gratuiti per un tempo
pari a quello dei messaggi autogestiti.
Periodo elettorale
I messaggi devono essere gratuiti. Non possono
interrompere, o essere interrotti, da programmi, non
possono cioé configurarsi come spot. E non possono porre
in contradditorio liste e programmi.
PER CHI - Dalla convocazione dei comizi alla
presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti
tra i tutti i soggetti politici presenti nel Parlamento
italiano e europeo. Dalla presentazione delle candidature
alla chiusura della campagna elettorale gli spazi per i
messaggi sono attribuiti secondo il principio di pari
opportunità tra le coalizioni e le liste in
competizione.
QUANTI - Le tv nazionali potranno trasmettere fino a
quattro box di messaggi. Sei, invece, le reti private,
che avranno diritto a un rimborso da parte dello Stato.
Quotidiano e
periodici
Per gli editori di periodici e quotidiani che
decidono di ospitare messaggi politici dalla convocazione
dei comizi fino al penultimo giorno prima delle elezioni
elettorali vale lobbligo di comunire il prima
possibile questa disponibilità.
Negli appositi spazi saranno ammessi solo annunci di
dibattiti, tavole rotonde e conferenze, presentazione di
programmi e pubblicazioni di confronto tra più
candidati.
I sondaggi
Niente percentuali su elezioni e scelte
politiche a partire dal 15° giorno prime delle elezioni.
In periodo non elettorale, invece, si potranno diffondere
sondaggi solo indicando soggetto che ha svolto il lavoro
e committente, campione, metodologia, domande e
percentuali di risposta e data. Con l'obbligo di rendere
pubblico lo studio su un sito del Dipartimento
per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio.
Links ad altri siti:
Commissione
Affari costituzionali del Senato
Presidenza del Consiglio
Le regole negli altri paesi
SPOT NO
Germania: la 'legge sulla radiofonia' vieta gli spot
a pagamento e stabilisce che la tv di Stato trasmetta
gratis la pubblicità dei partiti. Il tempo a loro
disposizione è determinato dai risultati ottenuti nelle
ultime legislative
Francia: solo spot gratuiti e niente pubblicità a
pagamento. La legge prevede per la propaganda politica
spazi realizzati dalla 'Maison de la Radio' con i fondi
della Società francese di produzione.
Spagna e Portogallo: anche qui niente spot a
pagamento ma solo spazi elettorali gratuiti la cui durata
dipende dalla percentuale dei voti ottenuti alle ultime
elezioni.
SPOT SI'
Gran Bretagna: gli spot elettorali sono permessi ma
vengono regolati. Gli spazi a disposizione sono ripartiti
a seconda dei voti riportati nelle legislature
precedenti.
Usa: ampia libertà di propaganda elettorale
tramite pubblicità a pagamento.
[inizio]
PROGETTO DI LEGGE - N. 6483
DISEGNO DI LEGGE
Art.
1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di
garantire la parità di trattamento e l'imparzialità
rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi
di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo
stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le
elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni
referendum.
Art. 2
(Comunicazione politica radiotelevisiva)
1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti
i soggetti politici con imparzialità ed equità
l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva
ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi
radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e
valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si
applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non
si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di
informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione
di opinioni e posizioni politiche nelle tribune
politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle
presentazioni in contraddittorio di programmi politici,
nei confronti, nelle interviste e in ogni altra
trasmissione nella quale assuma carattere rilevante
l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica
radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie
radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive
nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in
chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in
ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito
denominata "Commissione" e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorità", previa consultazione tra loro e
ciascuna nell'ambito della propria competenza,
stabiliscono le regole per l'applicazione della
disciplina prevista dal presente articolo.
Art.
3
(Messaggi politici autogestiti)
1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono
spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi
politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito
denominati "messaggi".
1-bis. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le
emittenti private e obbligatoria per la concessionaria
pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei
richiedenti le strutture tecniche necessarie per la
realizzazione dei predetti messaggi.
2. I messaggi recano la motivata esposizione di un
programma o di una opinione politica e hanno una durata
compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive
e da trenta a novanta secondi per le emittenti
radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non
possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma
collocazione nella programmazione e sono trasmessi in
appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla
Commissione o alla Autorità, con almeno quindici giorni
di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi
non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dalla legge.
3. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva
nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare
il 25 per cento della effettiva durata totale dei
programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o
sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e
nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a
un massimo di due contenitori per ogni giornata di
programmazione.
3-bis Le emittenti radiofoniche e televisive locali che
intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a
pagamento debbono offrire spazi di comunicazione politica
gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello
dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di
contenitori, che possono essere al massimo in numero di
quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di
due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla
medesima emittente.
4. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di
parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati
negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo
1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun
contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi
spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non
possono essere offerti ad altro soggetto politico.
Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in
ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un
messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca
la denominazione "messaggio autogestito
gratuito" o "messaggio autogestito a
pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
5. Le emittenti nazionali possono trasmettere
esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le
emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento
sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi
pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
6. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito
delle rispettive competenze fissano i criteri di
rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo
mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai
commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori
disposizioni necessarie per l'applicazione della
disciplina prevista nel presente articolo.
Art. 4
(Comunicazione politica radiotelevisiva e
messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna
elettorale).
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la
comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle
seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole
rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e
di programmi politici, interviste e ogni altra forma che
consenta il confronto tra le posizioni politiche e i
candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra
loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza,
regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici
secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione
dei comizi elettorali e la data di presentazione delle
candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti
politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché
tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel
Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di
presentazione delle candidature e la data di chiusura
della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti
secondo il principio della pari opportunità tra le
coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano
presentato candidature in collegi o circiscrizioni che
interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla
consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di
soggetti politici rappresentativi di minoranze
linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema
elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di
riferimento;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda
votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono
ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura
uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito
referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le
elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti
radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere
messaggi autogestiti per la presentazione non in
contraddittorio di liste e programmi, secondo le
modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità,
sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tar i diversi
soggetti politici, a parità di condizioni, anche con
riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono
trasmessi gratuitamente e devono avere una durata
sufficiente alla motivata esposizione di un programma o
di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta
del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti
televisive e tra trenta e novanta secondi per le
emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi,
né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione
nella programmazione e sono trasmessi in appositi
contenitori, prevedendo fino a una massimo di quattro
contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti
di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta
in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due
messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio
autogestito" e l'indicazione del soggetto
committente.
3-bis. La tramissione dei messaggi autogestiti di cui al
comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica,
che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le
strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei
predetti messaggi.
3-ter. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali
che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a
titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al
comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato
nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è
riservato almeno un terzo della somma complessiva
annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il
rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato
per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le
emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente
dalla durata del messaggio. La somma annualmente
stanziata è ripartita tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna
regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato,
entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle
operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente
utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e
dal soggetto politico, nei limiti delle risorse
disponibili, dalla regione che si avvale per l'attività
istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle
emittenti del comitato regionale per le comunicazioni o,
ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi. Nel
Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province
autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria,
dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi
sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma
13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3-quater. Per le emittenti di cui al precedente comma i
contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti
fino a un massimo di sei per ogni giornata di
programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre
al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in
ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola
il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti
politici a parità di condizioni, anche con riferimento
alle fasce orarie di trasmissione e fissa il numero
complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti
politici richiedenti in relazione alle risorse
disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei
competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove
non ancora costituiti, dei comitati regionali per i
servizi radiotelevisivi.
3-quinquies. Le emittenti radiofoniche e televisive
locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti
a titolo gratiuito ai sensi dei commi 3-ter e 3-quater,
nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno
facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un
massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna
giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal
comma 5 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui
alle lettere dalla b) alla g) del comma 3. Il tempo
complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi
autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari,
nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato
alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo
gratuito.
4. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e
locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno
successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione
nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento
delle operazioni elettorali, ogni successiva
modificazione deve essere comunicata alla medesima
Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.
5. A partire dalla data di convocazione dei comizi
elettorali e fino alla chiusura della campagna
elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di
messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione
politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente
secondo la disciplina del presente articolo.
6. Per le consultazioni referendarie la disciplina
relativa alla diffusione della comuicazione politica e
dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si
applica dalla data di indizione dei referendum.
6-bis. La Commissione el'Autorità, previa consultazione
tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria
competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di
diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto
della rilevanza della consultazione sul terriorio
nazionale.
Art. 5
(Programmi d'informazione nei mezzi
radiotelevisivi)
1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra
loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza,
definiscono, non oltre il quinto giorno successivo
all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici
ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto,
debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le
emittenti radiotelevisive private nei programmi di
informazione, al fine di garantire la parità di
trattamento, l'obiettività, la completezza e
l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque
trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in
forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le
proprie preferenze di voto.
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo
giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica" sono sostituite dalle seguenti:
"Dalla data di convocazione dei comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di
voto".
2-ter. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad
un comportamento corretto ed imparziale nella gestione
del programma, così da non esercitare, anche in forma
surrettizia, influenza sulle libere scelte degli
elettori.
Art. 5-bis
(Imprese radiofoniche di partiti politici).
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si
applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia
gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
Art. 6
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle
elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora
intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici
elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle
testate edite, per consentire ai candidati e alle forze
politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di
parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata
secondo le modalità e con i contenuti stabiliti
dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio
politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze,
discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei
programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei
candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici e alle stampe elettorali di liste,
gruppi di candidati e candidati. Non si applicano,
altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori
del periodo di cui al comma 1.
Art. 7
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni
è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle
elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli
elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in
un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in
conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi
di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del
periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto
se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali
è responsabile il soggetto che ha realizzato il
sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella
loro integralità e con le medesime indicazioni, su
apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la
Presidenza del Consiglio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di
riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.
Art. 8
(Disciplina della comunicazione istituzionale e
obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e
fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere
attività di comunicazione ad eccezione di quelle
effettuate in forma impersonale ed indispensabili per
l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su
indicazione delle istituzioni competenti, informano i
cittadini delle modalità di voto e degli orari di
apertura e di chiusura dei seggi elettorali.
Art. 9
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente
legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e
dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima
secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun
soggetto politico interessato può, comunque, denunciare
tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia
è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è
avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni
ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito,
al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.d) al
gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza
territoriale rientra il domicilio dell'emittente o
dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza
provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla
comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le
successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato
regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto
organo non sia ancora costituito, del comitato regionale
per i servizi radiotelevisivi nonché del competente
ispettorato territoriale del Ministero delle
comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una
istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo
telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali
controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore
dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque
entro le quarantotto ore successive all'accertamento
della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e
alle modalità procedimentali previste dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2 e 4, commi 1 e
2, e 5-bis, l'Autorità ordina alle emittenti
radiotelevisive la trasmissione di programmi di
comunicazione politica con prevalente partecipazione dei
soggetti politici che siano stati direttamente
danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3
a 3-quater, l'Autorità ordina all'emittente interessata,
oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni
programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o
a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici
autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o
illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare
l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli
spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla
comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità
ordina all'emittente interessata la trasmissione di
servizi di informazione elettorale con prevalente
partecipazione dei soggetti politici che siano stati
direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 6, l'Autorità
ordina all'editore interessato la messa a disposizione di
spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore
dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente
esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità
ordina all'emittente o all'editore interessato di
dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione
che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per
fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali,
con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7,
l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a
seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione
della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione,
anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche,
alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della
comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori
provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare
l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente
articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta
giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In
caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i
soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio,
anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità
stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronunzia. In
caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati
possono trasmettere o depositare memorie entro cinque
giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio,
indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in
sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella
prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di
cui al precedente periodo, e comunque non oltre il
settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano
per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Art. 10
(Obblighi di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i
titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e
locali, e gli editori di quotidiani e periodici
comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio
regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di
comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati
ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro
che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo
gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed
i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai
relativi pagamenti.
2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal
comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire cento milioni.
Art. 10 bis
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in
lire 20 miliardi a decorrere dallanno 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini dei bilanci triennale
2000-2002, nellambito dellunità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno
2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002
laccantonamento relativo al medesimo Ministero e
per lanno 2001 laccantonamento relativo al
Ministero delle finanze.2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
[inizio]
(11
febbraio 2000)
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