L’attuale legislazione italiana in materia di stage si basa sull’articolo 18 della Legge n. 196/97 e seguente decreto attuativo DM 142/1998. La legge stabilisce in modo chiaro che lo stage non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, fornendo inoltre anche altre indicazioni di carattere generale:
- L’esperienza di stage deve sempre essere supportata dalla stipula di una Convenzione di tirocinio fra l’Università ed il soggetto ospitante.
- Alla base di ogni stage vi è un progetto di tirocinio, formalizzato in un documento denominato “Progetto Formativo e di Orientamento”, in cui viene descritto nel dettaglio i contenuti del tirocinio stesso. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Università, il soggetto ospitante ed il tirocinante.
- Il tirocinante deve essere seguito durante lo stage da un Tutor universitario, che lo guida nella stesura del progetto di stage e nella realizzazione dello stesso.
- La legge prevede inoltre anche un Tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante durante la sua esperienza all’interno dell’organizzazione, riconoscendo di fatto all’azienda o all’ente ospitante un ruolo attivo nella formazione del tirocinante. Il tutor aziendale rappresenta di norma anche la figura di riferimento per l’Università all’interno dell’organizzazione.
- Per tutti i tirocinanti sono previste appropriate coperture assicurative, sia per Responsabilità Civile verso Terzi, che contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL.
- Unicamente nel caso in cui il tirocinante sia laureato, l’azienda deve comunicare obbligatoriamente l'avvio dello stage al centro per l'impiego competente entro le 24 ore del giorno antecedente (legge 296/2006 Finanziaria 2007), mediante l’invio del modello UNILAV.