L’attuale legislazione italiana in materia di stage si basa sull’articolo 18 della Legge n. 196/97 e seguente decreto attuativo DM 142/1998. La legge stabilisce in modo chiaro che lo stage non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, fornendo inoltre anche altre indicazioni di carattere generale:
- L’esperienza di stage deve sempre essere supportata dalla stipula di una Convenzione di tirocinio fra l’Università ed il soggetto ospitante.
- Alla base di ogni stage vi è un progetto di tirocinio, formalizzato in un documento denominato “Progetto Formativo e di Orientamento”, in cui viene descritto nel dettaglio i contenuti del tirocinio stesso. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Università, il soggetto ospitante ed il tirocinante.
- Il tirocinante deve essere seguito durante lo stage da un Tutor universitario, che lo guida nella stesura del progetto di stage e nella realizzazione dello stesso.
- La legge prevede inoltre anche un Tutor aziendale, che ha il compito di seguire il tirocinante durante la sua esperienza all’interno dell’organizzazione, riconoscendo di fatto all’azienda o all’ente ospitante un ruolo attivo nella formazione del tirocinante. Il tutor aziendale rappresenta di norma anche la figura di riferimento per l’Università all’interno dell’organizzazione.
- Per tutti i tirocinanti sono previste appropriate coperture assicurative, sia per Responsabilità Civile verso Terzi, che contro gli Infortuni sul Lavoro presso l’INAIL.
- Unicamente nel caso in cui il tirocinante sia laureato, l’azienda deve comunicare obbligatoriamente l'avvio dello stage al centro per l'impiego competente entro le 24 ore del giorno antecedente (legge 296/2006 Finanziaria 2007), mediante l’invio del modello UNILAV.
Documento | File |
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Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione |
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Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento |
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Circolare 15 luglio 1998 n. 92 - Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego - OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25 marzo 1998 |
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Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 |
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Welfare – nota 440 del 4 gennaio 2007 - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Primi indirizzi operativi |
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Welfare – nota 4746 del 14 febbraio 2007 - Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007) – Ulteriori indirizzi operativi |
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Accordo tra il Governo, le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013 |
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Regione Marche - DGR n. 1134 del 29 luglio 2013 – L.R. n. 2/2005, Art. 18: Tirocini formativi – Principi e criteri applicativi |