Il “contratto di sponsorizzazione” è un contratto ‘atipico’ a prestazioni corrispettive, disciplinato dall’art. 1322 del c.c, mediante il quale lo sponsor si obbliga a versare una somma di denaro e/o a fornire beni o servizi a favore dello sponsee, che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome e/o i segni distintivi dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del nome, del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor.
Nei contratti di sponsorizzazione l’Ateneo, o una delle Strutture in cui si articola, assume ruolo di sponsee, mentre il ruolo di sponsor è ricoperto da una persona fisica o giuridica di diritto privato.
Dal punto di vista del regime fiscale, la sponsorizzazione è un acquisto di servizi ed è soggetta a IVA: lo sponsee deve emettere fattura allo sponsor, nel rispetto delle condizioni soggettive dello sponsee stabilite dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
La disciplina dell’IVA si applica anche nel caso in cui lo sponsor fornisce beni e servizi; in tal caso la fattura emessa dallo sponsee deve essere rapportata al valore di mercato degli stessi beni e servizi.
Dal punto di vista dei benefici fiscali, le spese di sponsorizzazione sono assimilabili alle spese di pubblicità e quindi sono interamente deducibili secondo le modalità previste dalla legge (Art. 108 comma 2 del TUIR) per ciascuna tipologia di spesa.